Art. 2.

      1. Per oneri finanziari correnti e ordinari si intendono le spese di locazione, del personale, per attività negoziale, convegnistica e formativa, nonché gli acquisti di mezzi e di strumenti necessari al funzionamento dell'attività con particolare riferimento ai supporti informatici.
      2. Per oneri finanziari straordinari si intendono le spese sostenute per:

          a) indagini e interventi di mercato nel settore delle professionalità medio-alte;

          b) azioni e consulenze a tutela della professionalità, della personalità e dell'occupazione delle professionalità medio-alte all'interno delle aziende e delle amministrazioni;

 

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          c) progetti formativi anche in collaborazione con imprese, associazioni, scuole e università;

          d) costituzione e avviamento di centri arbitrali o di certificazione lavorativa per la prevenzione e la risoluzione delle controversie di lavoro nel settore delle professionalità medio-alte;

          e) rapporti internazionali finalizzati alla realizzazione di attività di studio, di ricerca e di collaborazione con analoghe realtà estere;

          f) centri di assistenza e di formazione per le categorie dei quadri e dei vicedirigenti italiani che prestano la loro attività all'estero, per l'internazionalizzazione della produzione italiana dei beni e dei servizi nonché per altre attività di interesse dello Stato italiano.